sabato 7 novembre 2009
giovedì 5 novembre 2009
A dicembre in Teatro a Grande Richiesta!!!
Il 27 e 28 dicembre 2009 la Compagnia del Teatro Jonico Salentino ritorna a Grande Richiesta con la Commedia in Tre Atti di Valerio Manisi "Ccè nì sé tu?" cominciando, ad una anno di distanza, dal Teatro Monticello di Grottaglie (TA) e poi in diversi teatri del Salento!!
lunedì 2 novembre 2009
Omaggio a Alda Merini
Cortometraggio di Luca Losito dedicato alla grande poetessa italiana, presentato in occasione della I edizione del Festival Ottobre in Poesia, abbinato al premio letterario internazionale "Città di Sassari - L'Isola dei Versi".
martedì 27 ottobre 2009
Il Sud in Movimento all'Università di Firenze

Mercoledì 28 ottobre, ad Agraria di Firenze, si terrà l'iniziativa "la banda dell'atomo", per discutere sul nuovo piano energetico nazionale, che punta con la legge 133, al ritorno all'uso dell'energia nucleare.
Per il governo questa sembra la soluzione giusta per soddisfare il crescente fabbisogno energetico a livello nazionale, allo scopo di ottenere l'indipendenza energetica dai paesi terzi.
Noi non siamo d'accordo con queste decisioni, che non hanno nulla di sostenibile. Come è noto il nucleare è dannoso sia da un punto di vista ambientale che economico senza dimenticare il pericolo per la salute delle persone.
Per questo è importante una vostra collaborazione a questo evento, in modo da mettere le basi su quella che sarà una battaglia da combattere insieme per difendere ancora una volta la nostra salute, e l'ambiente.
Speriamo che da questo dibattito emergano anche le vere alternative al "delirio energetico", proposto dal governo, come la diffusione delle energie rinnovabili per un uso sostenibile dell'energia, e tutte le alte iniziative che si possono prendere in merito.
Come vedete di carne sul fuoco c'è ne tanta, speriamo di vederci mercoledì, sia per la conferenza che per il momento di creatività(a seguire), con il work shop per costruire un oggetto a piacimento, inerente al problema trattato.
Vi rinnovo l'invito, diffondete la voce.
mercoledì 21 ottobre 2009
Il Sindaco deve:
Un comitato cittadino chiedeva al Sindaco del Comune di adottare ogni atto utile ad evitare la grave situazione sanitaria dovuta all’inquinamento ambientale proveniente, in prevalenza, da lavorazioni di tipo industriali.
Dinanzi all’inerzia protratta del Sindaco, il predetto comitato interponeva gravame per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato, in particolare per violazione del principio comunitario di massima precauzione, degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. e dell’art. 217 del testo unico leggi sanitarie (TUS) e del conseguente obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso
La posizione del Tar
Ad avviso del Tar il ricorso deve ritenersi fondato.
I giudici amministrativi circoscrivono la loro indagine alla verifica della ricorrenza di un obbligo per il Comune di provvedere sulla domanda di parte ricorrente articolando il loro esame nei seguenti due momenti:
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso in esame un comportamento
inerte della p.a.;
b) verificare che lo stesso non sia giustificato dalla manifesta infondatezza dell’istanza predetta: unico limite che la giurisprudenza ravvisa all’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, infatti, è quello della manifesta infondatezza -o assurdità, genericità, etc.- della pretesa del privato.
Quanto al punto sub a) il Tar rileva come, a fronte dell’istanza notificatagli dal comitato ricorrente, non risultava che il Comune avesse mai adottato al riguardo alcun provvedimento.
Quanto al punto sub b), i giudici precisano che il giudizio di non manifesta infondatezza deve svolgersi attraverso l’analisi di tre particolari profili:
a) l’esistenza di uno specifico “potere amministrativo” in capo al Comune onde intervenire nel senso indicato;
b) la sussistenza di “legittimazione” in capo al comitato ricorrente al fine di poter invocare l’esercizio di siffatto potere;
c) la sussistenza – sebbene in chiave latamente intesa – dei “presupposti” per l’esercizio del potere stesso.
In ordine al primo aspetto, secondo i giudici, l’esistenza di uno specifico “potere amministrativo” in capo al Comune deve essere riconducibile non al potere di ordinanza di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. quanto, piuttosto, all’art. 217 del testo unico leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934.
Il ricorso al suddetto potere di ordinanza è infatti ammesso nei soli casi in cui non è possibile attivare le normali procedure, qui ancora esperibili per
mancanza di indizi di segno contrario.
Ebbene, a norma del citato art. 217 “quando vapori, gas o altre esalazioni … provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà (oggi il sindaco, ovviamente) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno”.
Il sindaco agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, anche in caso di persistente inerzia dei competenti organismi regionali e statali nelle suddette materie: dunque, l’oggetto proprio dell’istanza di cui si chiede in questa sede l’adempimento.
Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, il sindaco è infatti titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva (Tar Veneto 1754/1997.
Presupposto per l’esercizio di siffatto potere è la sussistenza di un concreto pericolo per l’ambiente e dunque per la salute pubblica, da valutare complessivamente a seguito di attenta ed approfondita istruttoria, e dunque previa consultazione ed avviso degli organismi competenti in materia sanitaria
ed ambientale (ASL, ARPA, etc.), nei sensi ed alle condizioni previste dall’art. 16 della legge n. 241 del 1990.
I giudici evidenziano ancora come tale potere, il cui mancato esercizio in presenza dei prescritti presupposti (fenomeni di grave inquinamento ambientale e conseguente pericolo per la salute pubblica) determina tra l’altro i reati di danneggiamento e di omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328, comma 1, c.p., sia tuttora esercitabile –per pacifica giurisprudenza (Tar Liguria 68/1996; CdS 1080/1992)- anche in presenza di norme specifiche in materia di inquinamento come ad esempio il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (cfr. Tar Piemonte 37/1998).
Da quanto sopra detto deriva dunque, secondo il Tar, la presenza del primo requisito (sussistenza di potere amministrativo).
Secondo il giudice amministrativo e in relazione al secondo aspetto, la “legittimazione” del comitato ricorrente a chiedere l’attivazione dei poteri sindacali di cui all’art. 217 TUS può essere ricavata, in primo luogo, dalla lettura dell’art. 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente), come introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
Tale disposizione, rubricata “principio dell’azione ambientale”, prevede infatti che “la tutela dell’ambiente … deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, del’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”.
Viene in questo modo consacrato il modello di “governance ambientale”, ossia di un modello di gestione dei beni ambientali non più ispirato al classico modello gerarchico ma ad un nuovo stile di governo caratterizzato da un maggior grado di cooperazione ed interazione tra poteri pubblici da una parte ed attori non statuali dall’altra parte (realtà economica e realtà sociale).
Ora, se si considera: da un lato, che la garanzia di un ambiente salubre costituisce condizione preliminare (e fondamentale) per consentire altresì un adeguato livello di tutela della salute pubblica; dall’altro lato, che lo stesso art. 217 TUS è sì preordinato al controllo della stessa salute pubblica ma, ancora più a monte, alla prevenzione o alla gestione di gravi fenomeni di inquinamento (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 2 ottobre 1985, n. 8465), ecco che, secondo il Tar, ben può riconoscersi ad un comitato come quello in esame la legittimazione ad agire nella direzione sopra indicata.
Alle stesse conclusioni (legittimazione a richiedere un provvedimento espresso) si perviene, secondo i giudici amministrativi, considerando che la giurisprudenza amministrativa ha tra l’altro riconosciuto l’obbligo di provvedere, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nelle ipotesi in cui l’esercizio del potere amministrativo non richiede -come nella specie (art. 217 TUS)- che il relativo procedimento sia avviato ad iniziativa di parte privata.
Sussistono infatti casi in cui, per ragioni legate alla generale doverosità dell’azione amministrativa, nonché per ragioni di giustizia ed equità, si impone l’adozione di un provvedimento ad istanza di parte anche laddove tale iniziativa non sia prevista espressamente dalla legge (CdS 7975/2004).
Secondo tale impostazione, “indipendentemente dall’esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia”.
Alla luce di quanto appena detto, se si considera anche qui che il suddetto modello di governance ambientale si fonda proprio sulla massima trasparenza dell’azione amministrativa e sulla più ampia partecipazione dei soggetti privati(preferibilmente organizzati mediante enti esponenziali) ai processi decisionali, i giudici convengono sulla necessità che gli stessi soggetti privati possano agire, a tutela degli interessi della collettività in materia ambientale e sanitaria, anche mediante la richiesta di attivazione di determinati poteri pubblicistici.
Sussiste dunque, secondo il Tar e per i motivi anzidetti anche il requisito della legittimazione, in capo al comitato ricorrente, a richiedere ed ottenere un provvedimento espresso in merito alla problematiche specificamente sollevate.
Quanto al terzo ed ultimo aspetto, la sussistenza dei “presupposti” -sebbene da intendersi in senso lato- può ben essere ricondotta, secondo i giudici, alle analisi compiute da plurimi e qualificati organismi pubblici in materia sanitaria ed ambientale (Arpa, Asl, nonché Università ) e prodotte nel presente giudizio da cui si traevano dati piuttosto allarmanti, costituiti in sostanza dalla presenza di patologie legate alla particolare incidenza di fattori di origine per l’appunto industriale; rimanendo, ovviamente, non preclusa all’autorità comunale la possibilità di attivare ulteriori canali istituzionali di consultazione a carattere tecnico-scientifico, nell’obiettivo condiviso di giungere ad una seria ed approfondita istruttoria.
Dinanzi all’inerzia protratta del Sindaco, il predetto comitato interponeva gravame per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato, in particolare per violazione del principio comunitario di massima precauzione, degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. e dell’art. 217 del testo unico leggi sanitarie (TUS) e del conseguente obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso
La posizione del Tar
Ad avviso del Tar il ricorso deve ritenersi fondato.
I giudici amministrativi circoscrivono la loro indagine alla verifica della ricorrenza di un obbligo per il Comune di provvedere sulla domanda di parte ricorrente articolando il loro esame nei seguenti due momenti:
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso in esame un comportamento
inerte della p.a.;
b) verificare che lo stesso non sia giustificato dalla manifesta infondatezza dell’istanza predetta: unico limite che la giurisprudenza ravvisa all’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, infatti, è quello della manifesta infondatezza -o assurdità, genericità, etc.- della pretesa del privato.
Quanto al punto sub a) il Tar rileva come, a fronte dell’istanza notificatagli dal comitato ricorrente, non risultava che il Comune avesse mai adottato al riguardo alcun provvedimento.
Quanto al punto sub b), i giudici precisano che il giudizio di non manifesta infondatezza deve svolgersi attraverso l’analisi di tre particolari profili:
a) l’esistenza di uno specifico “potere amministrativo” in capo al Comune onde intervenire nel senso indicato;
b) la sussistenza di “legittimazione” in capo al comitato ricorrente al fine di poter invocare l’esercizio di siffatto potere;
c) la sussistenza – sebbene in chiave latamente intesa – dei “presupposti” per l’esercizio del potere stesso.
In ordine al primo aspetto, secondo i giudici, l’esistenza di uno specifico “potere amministrativo” in capo al Comune deve essere riconducibile non al potere di ordinanza di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. quanto, piuttosto, all’art. 217 del testo unico leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934.
Il ricorso al suddetto potere di ordinanza è infatti ammesso nei soli casi in cui non è possibile attivare le normali procedure, qui ancora esperibili per
mancanza di indizi di segno contrario.
Ebbene, a norma del citato art. 217 “quando vapori, gas o altre esalazioni … provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà (oggi il sindaco, ovviamente) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno”.
Il sindaco agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, anche in caso di persistente inerzia dei competenti organismi regionali e statali nelle suddette materie: dunque, l’oggetto proprio dell’istanza di cui si chiede in questa sede l’adempimento.
Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, il sindaco è infatti titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva (Tar Veneto 1754/1997.
Presupposto per l’esercizio di siffatto potere è la sussistenza di un concreto pericolo per l’ambiente e dunque per la salute pubblica, da valutare complessivamente a seguito di attenta ed approfondita istruttoria, e dunque previa consultazione ed avviso degli organismi competenti in materia sanitaria
ed ambientale (ASL, ARPA, etc.), nei sensi ed alle condizioni previste dall’art. 16 della legge n. 241 del 1990.
I giudici evidenziano ancora come tale potere, il cui mancato esercizio in presenza dei prescritti presupposti (fenomeni di grave inquinamento ambientale e conseguente pericolo per la salute pubblica) determina tra l’altro i reati di danneggiamento e di omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328, comma 1, c.p., sia tuttora esercitabile –per pacifica giurisprudenza (Tar Liguria 68/1996; CdS 1080/1992)- anche in presenza di norme specifiche in materia di inquinamento come ad esempio il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (cfr. Tar Piemonte 37/1998).
Da quanto sopra detto deriva dunque, secondo il Tar, la presenza del primo requisito (sussistenza di potere amministrativo).
Secondo il giudice amministrativo e in relazione al secondo aspetto, la “legittimazione” del comitato ricorrente a chiedere l’attivazione dei poteri sindacali di cui all’art. 217 TUS può essere ricavata, in primo luogo, dalla lettura dell’art. 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente), come introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
Tale disposizione, rubricata “principio dell’azione ambientale”, prevede infatti che “la tutela dell’ambiente … deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, del’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”.
Viene in questo modo consacrato il modello di “governance ambientale”, ossia di un modello di gestione dei beni ambientali non più ispirato al classico modello gerarchico ma ad un nuovo stile di governo caratterizzato da un maggior grado di cooperazione ed interazione tra poteri pubblici da una parte ed attori non statuali dall’altra parte (realtà economica e realtà sociale).
Ora, se si considera: da un lato, che la garanzia di un ambiente salubre costituisce condizione preliminare (e fondamentale) per consentire altresì un adeguato livello di tutela della salute pubblica; dall’altro lato, che lo stesso art. 217 TUS è sì preordinato al controllo della stessa salute pubblica ma, ancora più a monte, alla prevenzione o alla gestione di gravi fenomeni di inquinamento (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 2 ottobre 1985, n. 8465), ecco che, secondo il Tar, ben può riconoscersi ad un comitato come quello in esame la legittimazione ad agire nella direzione sopra indicata.
Alle stesse conclusioni (legittimazione a richiedere un provvedimento espresso) si perviene, secondo i giudici amministrativi, considerando che la giurisprudenza amministrativa ha tra l’altro riconosciuto l’obbligo di provvedere, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nelle ipotesi in cui l’esercizio del potere amministrativo non richiede -come nella specie (art. 217 TUS)- che il relativo procedimento sia avviato ad iniziativa di parte privata.
Sussistono infatti casi in cui, per ragioni legate alla generale doverosità dell’azione amministrativa, nonché per ragioni di giustizia ed equità, si impone l’adozione di un provvedimento ad istanza di parte anche laddove tale iniziativa non sia prevista espressamente dalla legge (CdS 7975/2004).
Secondo tale impostazione, “indipendentemente dall’esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia”.
Alla luce di quanto appena detto, se si considera anche qui che il suddetto modello di governance ambientale si fonda proprio sulla massima trasparenza dell’azione amministrativa e sulla più ampia partecipazione dei soggetti privati(preferibilmente organizzati mediante enti esponenziali) ai processi decisionali, i giudici convengono sulla necessità che gli stessi soggetti privati possano agire, a tutela degli interessi della collettività in materia ambientale e sanitaria, anche mediante la richiesta di attivazione di determinati poteri pubblicistici.
Sussiste dunque, secondo il Tar e per i motivi anzidetti anche il requisito della legittimazione, in capo al comitato ricorrente, a richiedere ed ottenere un provvedimento espresso in merito alla problematiche specificamente sollevate.
Quanto al terzo ed ultimo aspetto, la sussistenza dei “presupposti” -sebbene da intendersi in senso lato- può ben essere ricondotta, secondo i giudici, alle analisi compiute da plurimi e qualificati organismi pubblici in materia sanitaria ed ambientale (Arpa, Asl, nonché Università ) e prodotte nel presente giudizio da cui si traevano dati piuttosto allarmanti, costituiti in sostanza dalla presenza di patologie legate alla particolare incidenza di fattori di origine per l’appunto industriale; rimanendo, ovviamente, non preclusa all’autorità comunale la possibilità di attivare ulteriori canali istituzionali di consultazione a carattere tecnico-scientifico, nell’obiettivo condiviso di giungere ad una seria ed approfondita istruttoria.
venerdì 2 ottobre 2009
La Regione diffida Ecolevante: "la discarica puzza"
Autorizzazione a rischio per la discarica Ecolevante di Grottaglie. Il dirigente del settore Ambiente della Regione Puglia Antonello Antonicelli ha inviato una diffida alla società che gestisce l’impianto ubicato tra Grottaglie e San Marzano, a seguito di una circostanziata segnalazione fatta dal commissariato di polizia di Grottaglie in collaborazione con i tecnici dell’Arpa e dell’Asl di Taranto.
L’ing. Antonicelli, che ha scritto per conoscenza anche a Provincia, Arpa, prefettura, questura, commissariato di Grottaglie, Asl e sindaci di Grottaglie e San Marzano, «diffida la società Ecolevante ad eliminare immediatamente ogni ìrregolarità, richiamando la puntuale osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento e relativi allegati tecnici dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l’impianto, con particolare riferimento alla prescrizione riguardante la copertura giornaliera dei rifiuti da effettuarsi mediante l’utilizzo di aggregati riciclati».
I cattivi odori provenienti dall’impianto sarebbero causati, infatti, proprio dalla mancata o parziale copertura dei fanghi smaltiti. In occasione di un sopralluogo, effettuato a seguito di una circostanziata denuncia, poliziotti e tecnici verificarono che i rifiuti erano stati lasciati completamente scoperti. In un altro caso, invece, era stata posta una copertura del tutto insufficiente. Ecolevante, come scrive Antonicelli, rischia la revoca dell’autorizzazione se dovessero arrivare altre segnalazioni.
La vicenda dei cattivi odori provenienti dalla discarica è da circa un mese al centro di una battaglia avviata dal sindaco di San Marzano Giuseppe Borsci che, facendosi portavoce dei suoi concittadini, sta tempestando di lettere gli enti competenti per porre fine ad un disagio divenuto oramai insopportabile.
L’ing. Antonicelli, che ha scritto per conoscenza anche a Provincia, Arpa, prefettura, questura, commissariato di Grottaglie, Asl e sindaci di Grottaglie e San Marzano, «diffida la società Ecolevante ad eliminare immediatamente ogni ìrregolarità, richiamando la puntuale osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento e relativi allegati tecnici dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l’impianto, con particolare riferimento alla prescrizione riguardante la copertura giornaliera dei rifiuti da effettuarsi mediante l’utilizzo di aggregati riciclati».
I cattivi odori provenienti dall’impianto sarebbero causati, infatti, proprio dalla mancata o parziale copertura dei fanghi smaltiti. In occasione di un sopralluogo, effettuato a seguito di una circostanziata denuncia, poliziotti e tecnici verificarono che i rifiuti erano stati lasciati completamente scoperti. In un altro caso, invece, era stata posta una copertura del tutto insufficiente. Ecolevante, come scrive Antonicelli, rischia la revoca dell’autorizzazione se dovessero arrivare altre segnalazioni.
La vicenda dei cattivi odori provenienti dalla discarica è da circa un mese al centro di una battaglia avviata dal sindaco di San Marzano Giuseppe Borsci che, facendosi portavoce dei suoi concittadini, sta tempestando di lettere gli enti competenti per porre fine ad un disagio divenuto oramai insopportabile.
Gazzetta del Mezzogiorno
sabato 26 settembre 2009
Paul Connett a Taranto
IL 30 SETTEMBRE 2009 SI SVOLGERA' L'OTTAVA GIORNATA INTERNAZIONALE PER LE ALTERNATIVE ALL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI
PER L'OCCASIONE MARTEDì 29 SETTEMBRE 2009 A TARANTO CI SARA' UN CONVEGNO
--DIO RICICLA, IL DIAVOLO BRUCIA--
ALTERNATIVE ECOSOSTENIBILI ALL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI
relatore
PAUL CONNETT
PROFESSORE EMERITO DI CHIMICA AMBIENTALE presso la St. LAWRENCE UNIVERSITY di NEW YORK fondatore della Rete Mondiale RIFIUTI ZERO.
REFERENTE GABRIELLA BONINO e IL MEET UP "GRILLI DELLE 100 MASSERIE" CRISPIANO-TARANTO
Verrà inoltre presentata dall'associazione DIRITTO AL FUTURO http://www.dirittoalfuturo.it/ la campagna "RIMBORSO DEL CIP6" (7% della bolletta elettrica dal 2001 al 2007)
Patrocinio Assessorato Pubblica Istruzione e Università della Provincia di Taranto
ore 17:00 MARTEDI' 29 SETTEMBRE 2009 - Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto -
Via Anfiteatro 1, Taranto
info:gabriellabonino@libero.it 320-3606590 http://www.meetup.com/cento-masserie/it/
http://www.facebook.com/group.php?gid=144018426636
PER L'OCCASIONE MARTEDì 29 SETTEMBRE 2009 A TARANTO CI SARA' UN CONVEGNO
--DIO RICICLA, IL DIAVOLO BRUCIA--
ALTERNATIVE ECOSOSTENIBILI ALL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI
relatore
PAUL CONNETT
PROFESSORE EMERITO DI CHIMICA AMBIENTALE presso la St. LAWRENCE UNIVERSITY di NEW YORK fondatore della Rete Mondiale RIFIUTI ZERO.
REFERENTE GABRIELLA BONINO e IL MEET UP "GRILLI DELLE 100 MASSERIE" CRISPIANO-TARANTO
Verrà inoltre presentata dall'associazione DIRITTO AL FUTURO http://www.dirittoalfuturo.it/ la campagna "RIMBORSO DEL CIP6" (7% della bolletta elettrica dal 2001 al 2007)
Patrocinio Assessorato Pubblica Istruzione e Università della Provincia di Taranto
ore 17:00 MARTEDI' 29 SETTEMBRE 2009 - Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto -
Via Anfiteatro 1, Taranto
info:gabriellabonino@libero.it 320-3606590 http://www.meetup.com/cento-masserie/it/
http://www.facebook.com/group.php?gid=144018426636
mercoledì 23 settembre 2009
C.S. Processo Ecolevante: da che parte sta il Comune di Grottaglie?
Il 5 ottobre presso il Tribunale di Taranto, si terrà il processo a carico della discarica Ecolevante e del dirigente della provincia di Taranto, i quali risponderanno di abuso d’ufficio, realizzatosi nella fase di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione della discarica,.
In tale processo, il sud in movimento, unitamente ad altre associazioni e cittadini, di Grottaglie e San Marzano, è costituito parte civile, appare strano però, che in tale processo non si sia costituito il Comune di Grottaglie e le Provincia di Taranto, pur essendo previsto nei loro statuti la possibilità di farlo.
Tale mancanza da parte di questi enti, che sono rappresentanti degli interessi di tutta la collettività, appare strana e preoccupante oltre che incomprensibile.
Come è noto, la possibilità di costituirsi c’è l’hanno ancora, infatti, prima dell’apertura del dibattimento tale possibilità viene riconosciuta a coloro che non si siano costituiti davanti al GUP.
Quindi, come mai non ci sono atti deliberativi in tal senso? Come mai non si sono nemmeno preoccupati di agire in difesa degli interessi della collettività?
Francamente, tutta la vicenda legata alla discarica è poco chiara, così come lo è la posizione dell’amministrazione comunale e provinciale, tale atteggiamento, ovviamente certamente non aiuta a chiarire alcunché.
Non si comprende infatti come mai, i nostri amministratori, in particolar specie l’assessore all’ambiente e il sindaco, siano immobili innanzi alle continue lamentele del sindaco di San Marzano, delle associazioni, dei cittadini che a San Marzano lamentano l’invivibilità della città a causa delle puzze., che da qualche tempo arrivano anche a GROTTAGLIE.
Il fatto è francamente strano, va ricordato che recentemente la Regione, ha rilasciato alla Ecolevante spa, l’autorizzazione alla ricezione di rifiuti contenenti amianto, a patto di trattare la discarica come un sito da bonificare. In quella circostanza l’assessore all’ambiente non espresse nessun diniego, come mai? E come mai nonostante tali cautele le puzze sono aumentate?
A tali problemi, sino ad oggi hanno risposto con l‘immobilismo, facendo spallucce, atteggiamento che da quando si parla di discarica rispecchia la linea politica del partito di appartenenza e della maggioranza, che nessuna posizione sembra esprimere in merito.
Appare chiaro, allora, che sono tutti pronti a fare quadrato intorno alla discarica, assicurando, ai cittadini, solo a parole, di essere contrari, ma allora, perchè la maggioranza non approva un documento di indirizzo con cui dichiara che non ci saranno ulteriori ampliamenti, anche alla luce dei lavori che intorno al terzo lotto si stanno realizzando, presumibilmente per il quarto lotto.
Siamo certi che quell’atto di indirizzo verrebbe sostenuto anche dalla minoranza, che però non sembra nemmeno richiederlo. Allora mentre tutti sono pronti al parapiglia, i termini decorrono, gli atti di indirizzo non si propongono, e le cose rimangono sempre allo stesso modo, evidentemente perché, per cambiare ci vuole coraggio, qualità che negli ultimi tempi sembra latitare.
Speriamo che il sindaco o l’ assessore, probabilmente impegnati per le regionali, entro il 5 ottobre si ricordino e provvedano a costituirsi parte civile, e predispongano l’atto di indirizzo, altrimenti tutti i proclami e le buone intenzioni cadranno nel vuoto.
In tale processo, il sud in movimento, unitamente ad altre associazioni e cittadini, di Grottaglie e San Marzano, è costituito parte civile, appare strano però, che in tale processo non si sia costituito il Comune di Grottaglie e le Provincia di Taranto, pur essendo previsto nei loro statuti la possibilità di farlo.
Tale mancanza da parte di questi enti, che sono rappresentanti degli interessi di tutta la collettività, appare strana e preoccupante oltre che incomprensibile.
Come è noto, la possibilità di costituirsi c’è l’hanno ancora, infatti, prima dell’apertura del dibattimento tale possibilità viene riconosciuta a coloro che non si siano costituiti davanti al GUP.
Quindi, come mai non ci sono atti deliberativi in tal senso? Come mai non si sono nemmeno preoccupati di agire in difesa degli interessi della collettività?
Francamente, tutta la vicenda legata alla discarica è poco chiara, così come lo è la posizione dell’amministrazione comunale e provinciale, tale atteggiamento, ovviamente certamente non aiuta a chiarire alcunché.
Non si comprende infatti come mai, i nostri amministratori, in particolar specie l’assessore all’ambiente e il sindaco, siano immobili innanzi alle continue lamentele del sindaco di San Marzano, delle associazioni, dei cittadini che a San Marzano lamentano l’invivibilità della città a causa delle puzze., che da qualche tempo arrivano anche a GROTTAGLIE.
Il fatto è francamente strano, va ricordato che recentemente la Regione, ha rilasciato alla Ecolevante spa, l’autorizzazione alla ricezione di rifiuti contenenti amianto, a patto di trattare la discarica come un sito da bonificare. In quella circostanza l’assessore all’ambiente non espresse nessun diniego, come mai? E come mai nonostante tali cautele le puzze sono aumentate?
A tali problemi, sino ad oggi hanno risposto con l‘immobilismo, facendo spallucce, atteggiamento che da quando si parla di discarica rispecchia la linea politica del partito di appartenenza e della maggioranza, che nessuna posizione sembra esprimere in merito.
Appare chiaro, allora, che sono tutti pronti a fare quadrato intorno alla discarica, assicurando, ai cittadini, solo a parole, di essere contrari, ma allora, perchè la maggioranza non approva un documento di indirizzo con cui dichiara che non ci saranno ulteriori ampliamenti, anche alla luce dei lavori che intorno al terzo lotto si stanno realizzando, presumibilmente per il quarto lotto.
Siamo certi che quell’atto di indirizzo verrebbe sostenuto anche dalla minoranza, che però non sembra nemmeno richiederlo. Allora mentre tutti sono pronti al parapiglia, i termini decorrono, gli atti di indirizzo non si propongono, e le cose rimangono sempre allo stesso modo, evidentemente perché, per cambiare ci vuole coraggio, qualità che negli ultimi tempi sembra latitare.
Speriamo che il sindaco o l’ assessore, probabilmente impegnati per le regionali, entro il 5 ottobre si ricordino e provvedano a costituirsi parte civile, e predispongano l’atto di indirizzo, altrimenti tutti i proclami e le buone intenzioni cadranno nel vuoto.
domenica 20 settembre 2009
NATURA Divina dal 26 al 28 settembre
CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE PUGLIA.
Anteprima : la Puglia, insieme alla Toscana, sarà l'unica regione italiana ad ospitare l'opera di Daniel Spoerri, il più importante artista al mondo dell'ambiental-art.
Natura divina
26 settembre 09 ore 18, Giardino di Palma, via Oberdan 17, Grottaglie (Ta)
Tre giorni dedicati all' ambiental-art contemporanea e al grande maestro Daniel Spoerri. In occasione dell'evento sarà esposta ,in anteprima internazionale, l'opera d'arte, dedicata al mito, che il grande maestro sta creando per noi appositamente per l'evento.
Presentazione ufficiale del libro della bellissima scrittrice Silvia Abbruzzese "L'Odissea del Giardino",Edizioni Mercurio, nato su ispirazione del meraviglioso Giardino d'arte del maestro, di cui la scrittrice è stata assistente per anni e direttrice di Fondazione.Il Giardino, sito a Seggiano sui colli di Grosseto, contiene circa 90 opere dei più importanti artisti contemporanei del mondo. L'Olimpo dell' arte contemporanea. Silvia Abbruzzese lega ad ogni opera un mito facendo un prezioso lavoro di ricerca mitologica , campo in cui è specializzata.Silvia Abbruzzese, ex indossatrice, docente di Greco e Latino, ha giàscritto "Sicilia Felix".
Con "L'Odissea del Giardino", nasce un percorso che il viandante può fare contemplando l'opera e scoprendone il mito; percorso catartico la cui uscita non è data di sapere, ma sarà il viandante stesso a ricercare e forse trovare."Natura Divina " partiràil 26 settembre alle ore 18 col vernissage d'apertura.Si comincerà con la presentazione ufficiale del libro per poi passeggiare o " viaggiare" nel magico Giardino della famiglia di Palma, uno dei luoghi più belli della città.
.A seguire apertura della mostra di :
Daniel Spoerri
Patrizia Molinari installatrice,
Elisabetta D'Amicis, fotografa
MariaRosaria Caramia, scultrice
Pespi Stefani, pittore-installatore
Ciro Motolese, pittore installatore
Loredana Ballo, pittrice -installatrice
Cristiano Peluso, video-maker
Valerio Tambone, installatore
Emiliano Miale, pittore-installatore
Santo Ettorre, pittore
Palma Semeraro, pittrice su pietra
Mimmo Nesca, fotografo installatore
Walter L'Assainato. video-maker
Pietro Spagnulo , edocultore
Paola Spagnulo, dea Maia.
Direttore artistico Valerio Tambone
Organizzazione Lucia Cavallo
La mostra rimarrà; aperta fino al giorno 28 dalle ore 11 alle ore 17.
Un ringraziamento speciale alle gentili signore Lucia e MariaChiara Di Palma che ci ospitano nel loro incantevole giardino;
infoline 320 744 89 98
Anteprima : la Puglia, insieme alla Toscana, sarà l'unica regione italiana ad ospitare l'opera di Daniel Spoerri, il più importante artista al mondo dell'ambiental-art.
Natura divina
26 settembre 09 ore 18, Giardino di Palma, via Oberdan 17, Grottaglie (Ta)
Tre giorni dedicati all' ambiental-art contemporanea e al grande maestro Daniel Spoerri. In occasione dell'evento sarà esposta ,in anteprima internazionale, l'opera d'arte, dedicata al mito, che il grande maestro sta creando per noi appositamente per l'evento.
Presentazione ufficiale del libro della bellissima scrittrice Silvia Abbruzzese "L'Odissea del Giardino",Edizioni Mercurio, nato su ispirazione del meraviglioso Giardino d'arte del maestro, di cui la scrittrice è stata assistente per anni e direttrice di Fondazione.Il Giardino, sito a Seggiano sui colli di Grosseto, contiene circa 90 opere dei più importanti artisti contemporanei del mondo. L'Olimpo dell' arte contemporanea. Silvia Abbruzzese lega ad ogni opera un mito facendo un prezioso lavoro di ricerca mitologica , campo in cui è specializzata.Silvia Abbruzzese, ex indossatrice, docente di Greco e Latino, ha giàscritto "Sicilia Felix".
Con "L'Odissea del Giardino", nasce un percorso che il viandante può fare contemplando l'opera e scoprendone il mito; percorso catartico la cui uscita non è data di sapere, ma sarà il viandante stesso a ricercare e forse trovare."Natura Divina " partiràil 26 settembre alle ore 18 col vernissage d'apertura.Si comincerà con la presentazione ufficiale del libro per poi passeggiare o " viaggiare" nel magico Giardino della famiglia di Palma, uno dei luoghi più belli della città.
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Daniel Spoerri
Patrizia Molinari installatrice,
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Pespi Stefani, pittore-installatore
Ciro Motolese, pittore installatore
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Valerio Tambone, installatore
Emiliano Miale, pittore-installatore
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mercoledì 16 settembre 2009
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